Antefatto e norme sull'inquinamento acustico

A giugno 2010 s’è insediato in una nuova costruzione, accanto la mia abitazione, un bar. Per la verità l’insediamento del bar in quanto tale non ha rappresentato un problema (gli avventori maleducati si). Il problema, almeno per me e miei familiari, è nato successivamente quando sono iniziati i trattenimenti musicali all’aperto.

Io non sono contro la musica, anzi. Il problema non è la musica ma dove questa viene prodotta e i livelli di pressione sonora. Se tali livelli presso i recettori sono dentro i limiti della normale tollerabilità non sussiste alcun problema. Se invece questi limiti vengono superati occorre che chi vuole produrre musica metta in atto i mezzi per poterla contenere (immettere) entro determinati limiti. Questi limiti sono stabiliti dal DPCM  14 novembre 1997 (in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) della legge 447/95)

A casa propria uno può fare tutta la musica che vuole, ma deve limitare il volume in modo da non disturbare i vicini. Lo stesso concetto vale  per un locale pubblico.

Anzi, c’è una differenza. A casa propria a patto che non si disturbino i vicini uno può utilizzare qualsiasi pressione sonora (cosa che non consiglio a nessuno) mentre in un locale pubblico, al suo interno, la pressione sonora non può eccedere i livelli di soglia a protezione dell’udito degli avventori, livelli stabiliti dal DPCM n.215/99 (in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera h) della legge 447/95).

A casa propria o in un locale pubblico per evitare di disturbare i vicini le possibilità sono due: abbassare il volume sino a non arrecare disturbo o sonorizzare l’ambiente dove viene prodotta la musica con pannelli di assorbimento acustico o quant’altro la moderna tecnologia offre in modo da contenere le emissioni all’interno della casa o del locale e non arrecare disturbo presso i recettori (nelle case e in strada).

La legge 447/95, legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n.447, per inquinamento acustico intende l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Il rumore è qualsiasi mezzo con cui possono essere disturbati le occupazioni oppure il riposo delle persone, incluso gli schiamazzi.

In breve, la legge 447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico e stabilisce le competenze di Stato (art.3), Regioni (art. 4), Provincie (art. 5) e Comuni (art.6), le disposizioni in materia di impatto acustico (art. 8), le sanzioni amministrative (art. 10),  i controlli (art. 14).

Sono di competenza dei comuni:
  • la classificazione del territorio comunale;
  • il coordinamento degli strumenti urbanistici;
  • l’adozione di piani di risanamento acustico;
  • il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricettive e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;
  • l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell’inquinamento acustico;
  • la rilevazione e il controllo delle emissione sonore prodotte dai veicoli;
  • i controlli di cui all’art. 12, comma 2;
  • l’autorizzazione in deroga ai valori limite per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.
Circa i controlli il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza:
  • delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
  • della disciplina delle disposizioni in materia di impatto acustico relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;
  • della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle disposizioni di competenza dei Comuni.;
  • della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell’art. 8, comma 5.
Circa le disposizioni in materia di impatto acustico l’art. 8, comma 2 lettera d) della legge 447/95 stabilisce che nel caso di pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongano una documentazione di impatto acustico. Il medesimo articolo, al comma 4, impone di allegare alle istanze di autorizzazione all’esercizio di attività produttive da presentare al Comune tale documentazione di previsione di impatto acustico. Inoltre, nei casi in cui si prevede possano essere prodotti valori di emissione superiori a quelli determinati dai limiti generali, la richiesta di autorizzazione deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. La documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per l’ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta, ai sensi dell’art. 8 della legge.

Se avete avuto la pazienza di leggere quest’ultima parte ovvero la sintesi di ciò che prevede la legge quadro sull’inquinamento acustico, ne sapete più del Sindaco, di tutti i componenti l’Amministrazione comunale e degli Uffici Tecnici del Comune.

Non è uno scherzo. Non vi sto prendendo in giro. È la pura verità.

Cosa imputo al Comune?
Il Comune non ha applicato e fatto applicare quanto prescritto dalle leggi vigenti. Anche dopo essere stato informato della loro esistenza.